La legge federale limita l’acquisto di fondi in Svizzera da parte di persone all’estero (art. 1 LAFE). Per l’acquisto di un fondo che sottostà all’obbligo dell’autorizzazione è necessaria l’autorizzazione dell’autorità cantonale competente (art. 2 cpv. 1 LAFE). L’esecuzione della LAFE è quindi in primo luogo di competenza del Cantone in cui si trova il fondo. L’autorità designata dal Cantone (art. 15 cpv. 1 lett. a LAFE) decide sulla questione dell’obbligo dell’autorizzazione di un negozio giuridico e sul rilascio dell’autorizzazione. L’autorizzazione può essere rilasciata solo per i motivi previsti dalla LAFE ed eventualmente dalla legge cantonale (art. 3, 8 e 9 LAFE).
L’autorità di prima istanza competente a decidere a norma dell’art. 15 cpv. 1 lett. a) LAFE è, per ogni distretto, una commissione composta dell’Ufficiale dei registri, presidente, di due membri e di due supplenti, tutti nominati dal Consiglio di Stato.La giurisdizione della commissione corrisponde a quella dell’ufficio del registro fondiario
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